Duvri e Facility Management

Premesse

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Abbiamo già parlato della normativa sulla sicurezza e il suo impatto sul Facility Management qui. In questo articolo entriamo nel merito di un altro documento importante per la gestione operativa: il DUVRI.

Cos’è il DUVRI

Il nome di questo documento è un acronimo per: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ed ha lo scopo di valutare la corretta gestione delle interferenze nell’esecuzione delle attività contrattuali tra i diversi soggetti che operano negli spazi del Committente.

L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze che appunto indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Si è soliti considerare un DUVRI preliminare a cui segue il DUVRI “definitivo”; quest’ultimo tratta in maniera precisa i rischi specifici da interferenza. Vista l’importanza della sua definizione, questo documento viene allegato e fa parte integrante del contratto sottoscritto tra Committente e fornitore.

Scopo del DUVRI

Obiettivo del documento è favorire il rapporto tra le parti e coordinare efficacemente le strategie di protezione e prevenzione messe in atto da Committente e da fornitore. Proprio perché entrambe hanno focus differenti è necessario sforzarsi di eliminare i rischi che derivano dalle interferenze tra i lavoratori della committenza e quelli del fornitore nell’esercizio delle rispettive attività professionali.

A riguardo deve preoccuparsi di:

  • definire le diverse fasi lavorative e i soggetti attivi
  • valutare i rischi per i diversi ambienti dove si svolgono le attività
  • conoscere le possibili conseguenze delle attività in termini di rischi a terzi
  • citare le misure di sicurezza che vanno implementate
  • definire e richiedere l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Rapporto DVR e DUVRI

La differenza tra questi due documenti (DVR e DUVRI) è che il primo è obbligatorio per tutti i datori di lavoro ed è rivolto a valutare i rischi dei propri lavoratori mentre per il DUVRI promuove la cogestione delle ripercussioni in termini di sicurezza delle attività proprie e di quelle del personale degli appaltatori.

Risulta chiaro che pur nelle differenze, entrambi i documenti vanno predisposti con reciproca attenzione. In particolare il DUVRI deve assicurare che i DVR di ciascuna parte resti valido ed efficace in tutte quelle situazioni per le quali si può effettivamente generare un rischio di conflitto tra distinte esigenze. Lo vediamo in dettaglio nel prossimo paragrafo con un caso particolarmente esplicativo.

L’impatto del DUVRI sul Facility Management

Chiaramente i servizi forniti in un contratto di Facility Management rientrano a pieno titolo nella tipologia di attività che possono portare ad interferenze. In questo contesto la predisposizione di DUVRI con adeguate strategie di mitigazione dei rischi è chiave sia dal punto di vista operativo che soprattutto legale e penale.

Se infatti facciamo caso a contesti come quelli sanitari è evidente che interventi tecnici previsti nei piani di manutenzione devono assolutamente evitare sovrapposizioni e interferenze con le attività sanitarie ed in particolare con l’attività clinica (vedi operazioni).

La gestione delle operazioni di pulizia e di manutenzione dei principali impianti (climatizzazione ed elettrico in primis) va infatti opportunamente sincronizzata con le esigenze ospedaliere e con eventuali situazioni impreviste e di emergenza.

Valutazione di rischi

Prima di citare alcune tipologie di rischi che si presentano nelle attività tecniche ricordiamo che la corretta analisi passa attraverso un metodo adeguato di valutazione. Generalmente si classificano le possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e di conseguenza si sceglie quella più appropriata in funzione della gravità del danno:

GravitàDescrizione
LIEVEInfortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile che non richiede alcun trattamento
MODESTAInfortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
GRAVEInfortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
GRAVISSIMAInfortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di invalidità totale

Alla definizione della gravità segue quella della probabilità

ProbabilitàDescrizione
IMPROBABILEL’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
POSSIBILEL’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
PROBABILEL’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe circostanze di lavoro.
MOLTO PROBABILEL’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.

Il risultato è una composizione di queste due famiglie di misurazione.

Possiamo considerare alcune tipologie ricorrenti:

  • di carattere generale
  • legate alle vie di fuga e alla sicurezza
  • ad apparecchi e collegamenti alla rete elettrica
  • ad interruzione del servizio e della fornitura di energia
  • a carichi sulle strutture (es posizionamento di attrezzature e materiali)
  • fughe di gas e dispersione di sostanze pericolose
  • presenza di perdite d’acqua e superfici scivolose
  • scarsa o non adeguata segnaletica
  • dispersione di polveri e fibre e altri agenti

L’utilità di un Sopralluogo Preliminare Congiunto

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell’ appalto, è utile che il Committente (tramite sua figura decisionale) si coordini con l’Azienda Appaltatrice per procedere ad un Sopralluogo preliminare congiunto.

Tale visita presso ciascuna sede oggetto dell’appalto serve a prendere consapevolezza delle potenziali ricadute in termini di sicurezza e di interferenza tra le attività del Committente e quelle della ditta. Stendere un verbale col supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione aiuta a identificare anche contrattualmente le principali prescrizioni e procedure di sicurezza da adottare in corso d’opera.

Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di Coordinamento in corso d’opera” vanno a comporre il DUVRI e a dimostrare sia l’impegno iniziale che le successive variazioni per prendersi in carico di eventuali variazioni nel tempo.

Conclusioni

Come tutte le attività che riguardano la sicurezza è sempre necessario affrontarle con perizia e particolare attenzione. Se vuoi scoprire come trattare al meglio questo aspetto nel tuo contesto specifico puoi contattarmi qui.